Lo statuto dell'artista
Il sostegno alle arti visive attraverso le raccomandazioni approvate dal congresso Unesco nel 1997
In tempi di grave difficoltà socio-economica come quelli che abbiamo attraversato nel corso dell’anno, appare doveroso richiamare i nostri lettori sul significato e sul contenuto dello Statuto dell’Artista, sancito nel 1997 a Parigi presso la direzione generale dell’Unesco, il cui obiettivo era di valorizzare sempre di più il ruolo dell’artista in tema di sviluppo culturale e di civiltà entrando nel terzo millennio.
Il Catalogo dell’Arte Moderna, che promuove la conoscenza degli artisti e del loro mercato, per la sua storia e per la sua tradizione è lo strumento ideale per rilanciare questa raccomandazione, allora trasmessa a tutti gli Stati membri dell’Onu. Per dare maggiore incisività alla conoscenza dello Statuto dell’Artista, riteniamo utile riproporre i primi cinque articoli della raccomandazione:
Articolo 1. Noi artisti, autori, interpreti ed esecutori in tutte le Regioni, riuniti dal 16 al 20 giugno 1997, dall’Unesco, con il contributo dei suoi partner, nell’ambito del Congresso mondiale sull’applicazione della raccomandazione relativa alla condizione dell’artista, riaffermiamo, all’alba del terzo millennio, che la creazione artistica costituisce il patrimonio culturale del futuro.
Articolo 2. Ricordiamo con forza che la facoltà di creare è una capacità particolare, la cui potenza e originalità provengono dall’artista, e che è importante incoraggiare la rivelazione e lo sviluppo del talento di ognuno, come manifestazione di una libertà fondamentale.
Articolo 3. Riconosciamo inoltre che, nel contesto delle trasformazioni che contraddistinguono le evoluzioni delle società contemporanee, la creazione artistica rappresenta un fattore determinante per la preservazione dell'identità dei popoli e per la promozione del dialogo universale.
Articolo 4. Siamo quindi pienamente coscienti del contributo essenziale che l’arte e gli artisti apportano ad una migliore qualità della vita, allo sviluppo della società ed al progresso della tolleranza, della giustizia e della pace nel mondo.
Articolo 5. Di conseguenza proclamiamo che l’incoraggiamento alla creazione, la tutela delle opere e la promozione delle attività artisti che devono fondarsi sull’applicazione dei diritti dell’uomo e sulla ricerca dello sviluppo individuale e collettivo degli abitanti del pianeta.
Dobbiamo tener conto della funzione preponderante dell’arte, come creazione e conseguente sviluppo morale ed intellettuale che è in grado di trasmettere.
L’Italia, Paese che custodisce un immenso patrimonio artistico, risulta purtroppo meno sensibile a questo tema, tema che altri Paesi, soprattutto del Nord Europa, hanno accolto per sostenere lo sviluppo presente e futuro dell’arte, sia come ricerca, sia come strumento di comunicazione dal linguaggio universale.
È doveroso chiarire che il contenuto di questo statuto non è fossilizzato solo sul significato e sull’educazione artistica multiculturale, ma considera l’arte visiva nella sua varietà, contrapponendosi a qualsiasi tentativo di censura geografica e culturale fra le espressioni artistiche.
Il compito degli Stati membri è quello di assicurare il sostegno permanente, non solo finanziario, rivolto sia alla formazione professionale dell’attività degli artisti, sia alla riconversione reale della loro attività produttrice di opere d’arte. La raccomandazione dell’Unesco incoraggia gli Stati a sostenere la realizzazione di progetti innovativi, mobilitando più risorse economiche e utilizzando nuovi strumenti e percorsi, come la promozione di associazioni culturali gestite dagli stessi artisti, con un progetto rappresentativo e con un sistema di produzione e diffusione che meriti di essere accolto e possibilmente sostenuto anche sul piano finanziario. L’azione dell’Unesco tende infatti a favorire lo scambio di esperienze in materia di politica culturale, per esempio la realizzazione di mostre personali estemporanee e collettive anche itineranti, grazie all’intento associativo di operatori culturali ed artisti. Lo scopo è facilitare l'accesso in spazi pubblici o privati da parte di istituzioni pubbliche, aziende private, enti locali ecc. Gli artisti debbono essere incoraggiati perciò ad associarsi perché attraverso la forza associativa possano ricevere maggiore visibilità e il sostegno necessario per strutturarsi e svolgere un’azione efficace. Ricordiamo come in passato gli artisti abbiano trovato sempre nel rapporto associativo enormi vantaggi, anche come ritorno d’immagine: ne sono esempio i Futuristi, i Dadaisti, gli Espressionisti ecc.
La storia dell’arte è ricca di questi esempi: tipico quello dell’atelier di Rubens, dove lavoravano oltre cento artisti, tra cui Van Dyck. Questo criterio in Italia risulta oggi debole, soprattutto nell’ambito delle arti visive, in quanto la politica culturale si interessa quasi esclusivamente della tutela dei beni culturali, mentre la ricerca estetica è totalmente lasciata a carico e a spese dei singoli operatori. È necessario quindi sensibilizzare gli artisti a creare delle strutture solidaristiche e rappresentative della propria categoria, in modo che gli stessi abbiano l'opportunità di assicurare e sostenere l’azione di ricerca.
È utile ricordare che, oltre allo Statuto dell’Artista promosso dall’Unesco, nel 1997 è stato approvato per iniziativa del Parlamento Europeo, in sede di commissione, il cosiddetto “Statuto Sociale degli Artisti”, che riprende in gran parte le raccomandazioni dell’Unesco, ma adattate al contesto comunitario. Una iniziativa che mira a fornire perciò una carta comune delle priorità da applicare nei Paesi della Comunità Europea, per salvaguardare la posizione lavorativa degli artisti professionisti.
Questo Statuto sociale risulta meno rappresentativo e vincolante della raccomandazione dell’Unesco, in quanto il regolamento costituisce solamente una serie di inviti volti ai Paesi membri, affinché si avviino politiche e attività normative ispirate ai principi di sostegno culturale. L’iniziativa del Parlamento Europeo è volta soprattutto a individuare i rischi di una fuga di creatività e di talenti, incoraggiando mediante incentivi a rimanere o a rientrare nel territorio degli Stati membri. Questi argomenti hanno le proprie radici nella convenzione dell’Unesco e nel supporto del proprio statuto, per cui la loro funzione è vaga e poco incisiva. Molto più determinante anche sul piano del linguaggio adottato, in quanto non realizzato dai parlamentari, ma dagli artisti stessi, è lo Statuto dell’Artista promosso dall’Unesco. Fino ad ora non vi è stata, da parte della Commissione UE, la realizzazione di un manuale pratico e comprensibile destinato agli artisti europei, che contenga almeno le disposizioni in materia di assicurazione e malattia, disoccupazione e pensionamento, in vigore a livello nazionale ed europeo. Solo alcuni Paesi del Nord Europa, quali la Danimarca, l’Olanda, la Svezia e la Norvegia, hanno attinto da questa iniziativa forme di tutela nei confronti degli artisti. In Italia, poco o nulla di questa raccomandazione è stata accolta in genere dal Ministero dei Beni Culturali e i nostri artisti si trovano spesso in difficoltà, non solo economiche, ma anche burocratiche e amministrative.
La normativa sui lavori pubblici prevede autorizzazioni di lavoro d’intervento artistico, per gli ingressi e parte del decoro d’immobili dello Stato o di Enti pubblici, che al contrario sono stati spesso lasciati all’incuria e al degrado per il mancato rilascio delle relative autorizzazioni. Sia prima sia dopo la Seconda guerra mondiale fu utilizzato enormemente il supporto artistico sugli edifici, come nel caso di Eur 42 e successivamente con il piano Fanfani. Nell’ambito della ricostruzione, tutti gli edifici pubblici ebbero quel necessario decoro, realizzato da artisti, attraverso pittura murale, mosaici e sculture. Credo che la Commissione Europea dovrebbe riflettere e mettere a punto una regolamentazione comunitaria, che possa portare all'introduzione di regolamenti più precisi ed applicabili come avviene in taluni Stati membri. Anche la formazione dell’artista è oggetto di alcune disposizioni non recepite in Italia, quale quello di creare strutture specializzate di formazione e tirocinio, destinate a professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un’autentica politica dell’occupazione nell’ambito delle arti visive. Agli albori del terzo millennio dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della produzione artistica ma dobbiamo anche rilevare che il nostro Paese oggi non è in grado di garantire il rispetto dei punti sopra elencati, in quanto privo di un programma di azione e di una politica legislativa adeguata su questi importanti temi di carattere sociale.