Il ruolo degli archivi d’artista nel mercato dell’arte
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Il ruolo degli archivi d’artista nel mercato dell’arte

di Andrea De Liberis

Analisi delle funzioni, criticità e implicazioni giuridiche nel sistema dell’arte contemporaneo

Archivi d’artista, legge 1062/1971, autenticità e mercato: analisi delle funzioni, criticità e implicazioni giuridiche nel sistema dell’arte contemporaneo.

È palese che se tutti gli artisti avessero realizzato quanto indicato dalla Legge 1062, con la realizzazione dei propri archivi inserendo di fatto e di diritto la propria produzione, si sarebbero ridotti il contenzioso giudiziario e il livello di contraffazione che nel mercato assume un peso notevole; va anche ricordato che purtroppo, prima di questa normativa, tale reato di contraffazione difficilmente era in condizione di subire una condanna, in quanto contemplato come semplice truffa.

Questo breve testo intende porre l’attenzione dei lettori sul ruolo degli archivi, tema molto dibattuto dal collezionismo e legato al mercato dell’arte, che spesso tende a monopolizzare con risultati a volte incerti e contraddittori.

Gli archivi sono organismi realizzati spesso sotto forma di associazioni, perciò validi quando costituiti da più soggetti, preparati nell’analisi delle opere e sulla storia dell’arte in generale, capaci di proporre finalità prevalentemente culturali con una visione spaziale e culturale della produzione di un artista scomparso.

Ripercorrendo le tappe del suo sviluppo estetico, sono così in grado di trasmettere al collezionismo elementi validi che possono maggiormente incentivare e consolidare gli interessi rivolti alla figura e al ruolo di qualsiasi artista nell’ambito della storia dell’arte.

La gestione

Gli archivi raccolgono tutto il materiale documentale relativo all’attività estetica di un artista deceduto, con l’interesse primario di realizzare un catalogo generale delle opere, dove verranno pubblicati i lavori che si ritengono autografi.

Gli archivi vengono normalmente realizzati post mortem prevalentemente dagli eredi, e per questo sono obbligati a entrare in successione.

Sono coadiuvati spesso da più soggetti, volti a uno studio collettivo grazie all’attività di esperti e storici dell’arte, nonché da mercanti, dove l’interesse prevalente deve essere sempre culturale.

Solo dopo 70 anni dalla scomparsa dell’artista, chiunque ne abbia le capacità e interesse potrà intraprendere l’attività di archivista, essendo caduti in dominio pubblico i diritti concernenti la sua figura, tra cui il diritto d’autore.

La legge del 1971

Per analizzare l’aspetto giuridico del fenomeno, vorrei partire dalla normativa promulgata nel 1971, e precisamente la Legge 1062 che indicava all’articolo 2 l’obbligo, da parte degli artisti che intendevano porre le opere sul mercato, di realizzare un inventario fotografico e descrittivo della propria produzione, con la certificazione di autenticità di ogni opera posta sul retro delle singole fotografie.

La legge, voluta da pittori come Renato Guttuso e altri, mirava a salvaguardare l’attività degli artisti e contrastare la dilagante contraffazione, spesso alimentata dagli stessi artisti (come il caso di Eliano Fantuzzi, definito “il pittore che uccise la pittura” negli anni Settanta e Ottanta).

Cosa dice la Corte Suprema

La Suprema Corte (Corte di Cassazione) ha affermato più volte che il ruolo delle archiviazioni è espressione di pareri, quindi privo di capacità di certificare con valore probatorio le precise morfologie delle opere.

Le loro dichiarazioni vengono spesso accettate dal mercato, pur non avendo valenza giuridica, e vivono quindi di una soggettività talvolta sofferta.

Perciò la legge non riconosce alcun diritto agli archivi nel decretare se un’opera sia vera o falsa; tuttavia, nel mercato, tali pareri influenzano pesantemente la compravendita.

Occorre dunque dare credito solo agli archivi che non perseguono interessi commerciali o azioni giudiziarie intimidatorie, ma che si dedicano allo studio serio e competente, fornendo valutazioni motivate e giustificabili.

Il passo indietro del Testo Unico

La legge Pieraccini venne di fatto compromessa nel 1999, con l’introduzione del Testo Unico dei Beni Culturali e successivamente con il DLGS n. 42/2004.

La normativa fu svuotata della sua funzione originale, assegnando ai funzionari delle Soprintendenze la competenza di verificare le opere contestate.

Una scelta opposta a quanto avviene in Francia, dove le Soprintendenze non intervengono nel mercato dell’arte e il compito è affidato a commissioni di esperti costituiti in forma associativa.

La situazione italiana

In Italia è sempre più diffuso il fenomeno della proliferazione degli archivi di artisti post mortem, spesso promosso dagli eredi che detengono i diritti e vogliono legittimare la propria attività anche tramite fondazioni e cataloghi generali.

Come afferma l’avvocato Lemme, noto esperto di diritto dei Beni Culturali, gli archivi acquistano così un potere sproporzionato sulle opere che valutano, senza possibilità di contraddittorio, tanto da definirli provocatoriamente “i becchini dell’arte”.

Pur con tutte le cautele interpretative, è evidente che accanto ad archivi seri e competenti, esistono anche realtà poco preparate, che hanno prodotto negli anni opinioni contraddittorie, incerte e incapaci di sostenere adeguatamente il contenzioso giudiziario.