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La circolazione delle opere d'arte in Europa e con paesi terzi

di Andrea De Liberis

Le norme che la regolano e il regime fiscale che viene di volta in volta applicato

Questo articolo è destinato a chi, professionalmente ma anche occasionalmente, opera o semplicemente si accosta al mercato dell’arte. 

È rivolto a qualunque operatore di questo settore che sia in grado di utilizzare tutte le precauzioni necessarie per portare a termine transazioni e operazioni commerciali, e intenda apprendere le differenti norme giuridiche e fiscali applicate nel settore artistico. 

Indicazioni utili per far conoscere il mondo dell’arte sotto l’aspetto giuridico e fiscale, esigenza alimentata negli ultimi decenni dalla generale crescita culturale della società e dei mezzi di comunicazione nell’ambito della Globalizzazione.

Il problema della circolazione delle opere d’arte non riguarda solo il nostro Paese, ma anche i rapporti che l’Italia ha con gli Stati Europei e con i Paesi terzi. 

Il Codice Urbani, emanato nel 2004 e attualmente in vigore, si propone di limitare e controllare l’esportazione, in base a tutte le ratifiche normative dell’Unidroit, promosse dall’Unesco e sottoscritte dall’Italia. Il fine è quello di salvaguardare il nostro patrimonio artistico, ma la legislazione spesso contrasta con il concetto più ampio di bene culturale e con le norme emanate dalla Comunità Europea in materia di libera circolazione di beni. Gli ultimi provvedimenti legislativi da parte degli Stati membri della Comunità Europea, per quanto riguarda il settore artistico, pongono tematiche sostenute da diversi  principi giuridici e fiscali. 

Raffigurando un’Europa a diverse velocità con differenti interessi e variabili fiscalità, questo problema purtroppo stenta a trovare una soluzione nei tempi brevi. L’Italia è un Paese privo di un mercato internazionale per ragioni burocratiche, tra cui le note limitazioni all’esportazione dei beni culturali e una pesante tassazione sulla compravendita, anche se avrebbe enormi potenzialità, con interessi economici favorevoli, come è successo in passato e soprattutto nel primo Novecento, quando Firenze e Parigi rappresentavano i centri mondiali del mercato dell’arte. Anche l’approccio del collezionismo è molto praticato e sotto l’aspetto culturale è presente un’alta preparazione dei nostri operatori, che sono costretti spesso a emigrare nei Paesi con tassazione più favorevole, come la Gran Bretagna. 

Al contrario dell’Italia, la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, nonché gli Stati Uniti e la Cina, sono Paesi che hanno ruoli e obiettivi di estensione del proprio mercato su livelli globali. 

Accentuata oltremodo dai potenziali sviluppi della recente Brexit, negli ultimi anni è stata di nuovo conquistata una posizione dominante dalla Gran Bretagna, che annovera una lunga tradizione nel favorire le transazioni a livello internazionale di opere d’arte. Dobbiamo sottolineare come in questo Paese le sole transazioni commerciali di opere d’arte hanno favorito una crescita del 4% nella bilancia commerciale. 

Oltre ai Paesi appena citati, anche la Svizzera ha un suo mercato internazionale particolarmente attivo, grazie alla realizzazione di numerosi porti franchi e a una normativa fiscale favorevole.

Le norme applicate paese per paese

Francia

Presso i raccoglitori o venditori ambulanti (brocanteurs) presenti nei numerosi mercatini, non c’è l’obbligo di dare una garanzia sull’epoca, tutt’al più si può annotare su di una fattura la dicitura “mobile o oggetto d’occasione”, con una breve descrizione e Provenienza. 

Presso una Casa d’aste, è importante saper leggere il catalogo di vendita, quando esiste. Tutte le annotazioni di data, epoca, origine e firma responsabilizzano il Commissairepriseur ed eventualmente l’esperto di riferimento. 

Un errore o una falsa dichiarazione obbliga il venditore a restituire il prezzo di aggiudicazione senza pregiudizio dei danni e interessi che l’acquirente potrà reclamare. Bisogna considerare questo principio (decreto dell’11 dicembre 1945), piuttosto che demolire la dichiarazione “attribuito a” o “sul gusto di” o “della cerchia di”, che denotano più incertezza che convinzione. Occorre ancora sapere che in materia di dipinti, di bronzi, ceramiche, porcellane e mobili firmati, vendere con la consapevolezza di conoscere firme false è punito dalla legge del 24 giugno 1928. 

Nell’esportazione delle opere d’arte, limitate ai beni elencati dalla normativa e aventi più di cinquant’anni, solo quando raggiungono valori piuttosto consistenti occorrono le autorizzazioni ministeriali e le dogane applicano i coefficienti in base al valore di mercato. 

Le opere d’arte, gli oggetti da collezione e le antichità sono sottoposte a regole precise in materia di Tva (Iva francese), il cui regime in gran parte ha accolto le direttive europee. Per esempio, la Tva ha diversi parametri a seconda che l’acquirente francese importi un’opera da un Paese dell’Unione o da Paesi terzi. Infatti, per quanto riguarda l’importazione, se un oggetto proviene da un Paese fuori dall’Europa, sia da parte di privati che da mercanti, la Tva è ridotta al 5,5%, ma occorre aggiungere le tasse dovute all’importazione.

 Per esempio un disegno antico che vale 100.000 euro, acquistato presso una casa d’aste di New York, per venire importato in Francia dovrà pagare il 5,5% sul passaggio in dogana, pari a 5.500 euro, più le tasse d’importazione. Diverso il discorso che riguarda i Paesi membri della UE: ad esempio un vetro di Murano acquistato a Roma da parte di un mercante francese, che intende trasferirlo in Francia, non richiede alcuna dichiarazione relativamente alla Tva, perché il prezzo di acquisto è comprensivo d’Iva. 

In Francia, il mercante non può recuperare la Tva, ma pagherà il 19,5% di Tva sul margine di guadagno, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.

Germania

La legislazione non prevede né una disciplina, né una nozione di bene culturale, pur prevedendo una tutela del bene culturale soprattutto nel settore d’intervento. La politica fiscale è affidata allo Stato centrale e si concretizza in sgravi per gli interventi di conservazione e restauro dei monumenti e di agevolazioni fiscali per le imprese che investono in cultura. Sono esentate dalla tassazione le opere d’arte contemporanea, per facilitare uno scambio fra Paesi non solo comunitari e aderire ai principi di sostegno previsti dallo Statuto dell’Artista sancito nel 1997 dall’Unesco.

Spagna

La normativa ha fornito solo nel 1985 una definizione di patrimonio culturale, peraltro poco chiara: sono individuati i criteri in tema di beni culturali, ma spesso è necessario un intervento di delucidazione da parte della giurisprudenza iberica.

Piuttosto fragile rimane la competenza statale in tema di tutela contro l’esportazione illecita, in quanto limitata solo a particolari categorie di beni; comunque rimane aperta la normativa in materia di beni culturali, promuovendo forme di collaborazione tra Stato e amministrazione.

Gran Bretagna

Con quello francese, è il mercato più importante d’Europa. Numerosissimi sono gli operatori stranieri che si rivolgono ai grandi mercati di Oltremanica. Occorre fare attenzione alla legislazione britannica, perché non dà assolute garanzie sull’autenticità dei beni, non pone inoltre una delimitazione chiara tra opere autentiche e antiche e la definizione degli oggetti vari non è così netta come nella legislazione francese. Presso gli antiquari membri di grandi associazioni, l’acquirente comunque potrà ottenere un certificato di autenticità, dove è inserito l’indirizzo del venditore, la descrizione del bene e i restauri effettuati. Le associazioni professionali sono molto rappresentative e contano numerosi aderenti. 

In riferimento alla licenza d’esportazione, deve essere ottenuta se permangono alcune condizioni: un oggetto d’interesse nazionale avente più di cinquanta anni, un valore superiore a centomila sterline, armi antiche e manoscritti di valore storico nazionale, ritratti di personaggi storici britannici (dove occorre il permesso della National Portrait Gallery) e tessuti antichi.

Confederazione Elvetica 

Pur non facendo parte dell’Unione Europea, per quanto riguarda la mobilità delle opere d’arte è a essa equiparata, in quanto quasi tutti gli Stati hanno ratificato la legislazione specifica sui beni mobili. Gli acquisti sono totalmente liberi. Alla frontiera una semplice dichiarazione puramente formale soddisfa i doganieri. I certificati di autenticità prodotti dagli antiquari costituiscono una pratica corrente. In merito ai trasporti e all’assicurazione delle opere d’arte la reputazione delle compagnie elvetiche merita di essere evidenziata. Il Paese grazie a questa normativa ha un numero enorme di collezionisti nazionali e stranieri. Le tasse particolarmente basse e l’Iva applicata dalla Svizzera vanno a profitto delle vendite.

Belgio

Terra di raccoglitori di opere d’arte, è un mercato vivo e attrattivo. All’interno dell’Unione Europea e soprattutto in direzione della Francia le esportazioni sono totalmente libere, nessuna restrizione ha come obiettivo la protezione del patrimonio artistico.

Esiste una Camera nazionale di esperti di opere d’arte i cui membri possono consigliare gli acquirenti. Sotto l’aspetto normativo, la disciplina sull’esportazione di opere d’arte aderisce solo in parte alle regole dell’Unidroit e dell’Unesco. In Belgio il regime fiscale appare normalmente più favorevole sia dell’Italia sia della Francia.

Italia

Il nostro Paese ha certamente una delle legislazioni più severe che esistano al mondo. Quando gli antiquari o i raccoglitori vendono nel proprio negozio opere di interesse culturale, cioè che abbiano più di cinquant’anni, per lasciare il Paese devono essere accompagnate da una autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza del Ministero per i Beni Culturali. Il funzionario che deve verificare la qualità delle opere beneficia di un margine d’interpretazione personale. Il gallerista darà un certificato di autenticità al suo cliente e a questa attestazione dovrà essere allegata una fotografia dell’opera, come già previsto dalla Legge 1062 del 1971.

Un’altra particolarità che risale addirittura al regime fascista va sottolineata: se voi andate a comprare presso un professionista italiano che gestisce l’attività in un negozio, questi vi chiederà la vostra carta d’identità e iscriverà il vostro nome nel registro di Polizia. Inoltre, con la nuova normativa antiriciclaggio, se il valore supera 3000 euro, il venditore trasmetterà i vostri dati all’Agenzia delle Entrate. 

Conseguenza di queste scelte è che alcuni fra i più importanti galleristi e mercanti d’arte hanno lasciato il nostro Paese per trasferire l’attività nei Paesi anglosassoni, dove vige la più ampia riservatezza in tema di compravendita.

Concludendo, in generale le politiche culturali della Comunità aderiscono al Titolo IX del Trattato sull’Unione Europea introdotto a Maastricht. Inoltre le pronunce in materia della Corte di Giustizia, evidenziano le differenze esistenti tra Unione Europea e ordinamenti nazionali. 

Occorre invece proseguire una coesione economica e sociale della cultura, perché solo in questo caso ci potranno essere vantaggi complessivi, che potranno derivare da una forma di integrazione culturale indispensabile per ridefinire l’Europa unita. 

Lo sviluppo in tal senso è indispensabile accioché in questa materia si possa confermare una disciplina di settore comune, anche nell’ambito concorrenziale: ciò porterebbe a una nozione di patrimonio culturale europeo, indispensabile sul piano delle politiche economiche e fiscali per una Europa unita più armonica, nel rispetto delle diversità e nelle azioni di tutela in materia culturale.