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Il diritto di seguito

di Andrea De Liberis

Cenni sulla normativa italiana ed europea

Con la consueta attenzione volta ad informare i lettori sulle normative legate al mercato dell’arte, questo articolo si propone d’introdurre un’analisi chiara sul “Diritto di seguito”, argomento particolarmente complesso, ma di sicuro interesse per i nostri lettori e per tutti coloro che operano nel settore dell’arte, in virtù dell'attuale direttiva europea volta ai Paesi membri.

La normativa prevede la sua applicazione a tutte le opere d’arte che al 10 gennaio 2006 erano sottoposte alle legislazioni dello Stato membro nel campo del diritto d’autore e ha disposto che ogni Stato attuasse le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva precedente, consentendo così a tutti i Paesi di disporre di una legge in un lasso di tempo maggiore per il suo recepimento.

“Il diritto di seguito” ha le sue origini e la sua storia nella legislazione francese, che agli albori del XX secolo intese venire incontro agli eredi e aventi diritto di artisti scomparsi i cui dipinti svilupparono sensibili valori dopo la loro morte.

Una sorta di beneficio che favorisse gli eredi sul piano economico e sullo stesso riconoscimento artistico venuto meno in vita nei confronti degli artisti di riferimento.

Un esempio di giustizia morale che dette input a questa normativa fu la scomparsa prematura di Amedeo Modigliani, la cui storia artistica è a tutti ben conosciuta, vendendo le opere solo per sopravvivenza, ma il cui talento, già riconosciuto in vita dagli amici più vicini, fu consolidato dalla critica e storiografia generale dopo la sua morte, favorendo un mercato che oggi raggiunge per le sue opere cifre massime.

La figlia Jeanne, quale erede, ne fu ovviamente beneficiata.

Quando in Francia molti parlamentari, ma anche parte dell’opinione pubblica e del mercato dell'arte avevano dimostrato una tendenza ad abolire questa normativa, ormai a parere di molti desueta alla luce del nuovo mercato dell’arte, con applicazione e criteri completamente diversi da quelli del primo Novecento, il Parlamento Europeo, su indicazione della Commissione, ha inteso istituire il “diritto di seguito”, come direttiva specifica volta a tutti i Paesi comunitari.

“Il diritto di seguito” rappresenta per gli artisti, nonché per gli aventi diritto per successione, una risorsa economica che si verifica in ogni trasferimento di proprietà dell’opera, rientrando così in un ampliamento del diritto d’autore.

Gli Istituti di tutela del diritto d’autore ne sono di fatto i promotori, con il compito di verificare i relativi trasferimenti e corrispondere le somme in percentuale previste nelle vendite sia pubbliche sia private, queste ultime quando effettuate da operatori professionali del settore.

Le cifre e il giro d’affari del “diritto di seguito” ovviamente sono sensibilmente più elevate per gli artisti che hanno alte quotazioni e lo sono comunque per tutti quegli artisti che hanno un’ampia produzione e mercato, soprattutto legati alle vendite pubbliche e online tramite le più accreditate Case d’asta.

A seguito del recepimento della direttiva 2001/84 CE, il “diritto di seguito” è entrato a far parte del- la nostra legge sul diritto d’autore, affermando che gli autori delle opere d’arte hanno diritto a un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell’autore, prevedendo che per vendita successiva deve intendersi quella che comporta l’intervento di venditori qualificati, acquirenti o intermediari di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte. La legge in Italia, in base all’art. 144, prevede il cosiddetto “stock exemption” disponendo che il “diritto di seguito” non si applica quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall'autore, nell’arco di tre anni e il valore dell’opera non sia superiore ai 10.000 euro.

«Il “diritto di seguito” si applica alle opere originali delle arti figurative, come i quadri, i collage, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte o originali». (art. 145 comma 1).

In base al criterio di reciprocità, la legge italiana riconosce il “diritto di seguito” anche agli autori, e ai loro aventi causa, non facenti parte di Paesi dell’Unione Europea, solo ove la legislazione di tali Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani o dei loro aventi causa (art. 146 comma 1). Riservando altresì agli autori di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, lo stesso trattamento previsto per i cittadini italiani (Art. 146 comma 2).

In base all’art. 147, il “diritto di seguito” non è inalienabile e rinunciabile da parte dell’artista e dei suoi aventi causa, mentre per l’art. 148 dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte. Ovviamente dopo la sua morte spetta agli eredi secondo le norme del Codice Civile; in caso che non ci fossero eredi, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici Enap per i propri fini istituzionali (art. 149). Infine, quanto all’ammontare del compenso del “diritto di seguito”, la legge afferma che detto compenso è dovuto solo se il prezzo della vendita sia superiore a 3.000 euro.

In base all’art. 150 la determinazione delle percentuali è in misura per scaglioni sul prezzo di vendita, che varia dal 4%, sul prezzo di vendita fino a 50.000 euro, per arrivare allo 0,25%, ove il prezzo fosse superiore a 500.000 euro, e che l’importo totale non può essere comunque superiore a 12.500 euro. Interessante è l’analisi dell’art. 145 comma 1, sotto l’aspetto della qualifica di originalità delle opere, in quanto sono sottoposte al “diritto di seguito” tutte le opere facenti parte delle arti figurative, come sopra indicate, prevedendo inoltre che sono considerate originali ai fini dell’applicazione del “diritto di seguito”, anche le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.Merita una particolare attenzione il tema del mercato dell’arte contemporanea che ha sviluppato nei recenti anni una delocalizzazione delle vendite verso Paesi il cui “diritto di seguito” non è previsto dalla legislazione nazionale, di conseguenza una tendenza verso Paesi al di fuori del continente europeo.

Argomento fondamentale per chiarire questa normativa europea e le sue problematiche, soprattutto legate alle gallerie d’arte contemporanee, sono i rapporti che vengono intrattenuti fra queste e l’artista.

Nello specifico le gallerie d’arte, sulla base di contratti di mandato a vendere, ricevono una commissione per la vendita delle opere dal 30% al 50%: in questo caso trattasi di possibile prima vendita, in quanto la galleria vende l’opera per conto dell’artista. Occorre precisare che la galleria ha dei costi di gestione in quanto promuove sotto l’aspetto culturale le opere sulla base di accordi anche con gallerie straniere, svolge tutta una serie di attività propedeutiche alla promozione del lavoro dell’artista, che vanno dalla organizzazione di mostre personali alla pubblicazione di cataloghi, nonché alla redazione di monografie. Inoltre altre attività vengono svolte dalla galleria con la partecipazione alle fiere di arte internazionale, ai rapporti con musei e fondazioni, nonché a contatti con i collezionisti. Occorre specificare che le gallerie sostengono tutti i costi legati al deposito ed esposizione delle opere d’arte, al loro prestito e alla realizzazione della loro pubblicità; quanto sopra è oggetto di contratti assicurativi che ne garantiscano il valore patrimoniale contro il furto o il danneggiamento. È ovvio che la fama della galleria è legata all’affermazione dell’artista sul mercato. Ritornando alle modalità e alla lettura delle norme relative al “diritto di seguito” occorre precisare che non è dovuto, tale diritto, quando la prima vendita è effettuata attraverso le gallerie, che agiscono in qualità di mandatarie con passaggio di proprietà direttamente dall’artista all’acquirente. Nel caso sopra citato le gallerie non acquistano le opere d’arte, né gli artisti cedono o intendono cedere la proprietà delle opere alle gallerie, che intermediano le vendite, in quanto hanno le opere semplicemente in consegna per la vendita per conto dell’artista.In queste operazioni ricorre il requisito della presenza della transazione da parte dell’operatore, cioè il gallerista, ma non il requisito più importante, ossia il fatto che si tratti di vendita successiva alla prima cessione fatta dall’artista.

Applicazione delle aliquote relative al compenso da devolvere all’artista o agli aventi diritto

Secondo la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 e successive modifiche e supplementi per le vendite effettuate dal 21 marzo 2008 in poi:

1. 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000,00 e 50.000,00

2. 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00

3. 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00

4. 0,5% per la parte del prezzo di vendita

compresa tra € 350.000,01 e € 500.000,00

5. 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00

A conclusione di questo articolo, in cui si evince l’interesse politico e culturale del ruolo centrale dell’artista, desidero sottolineare che nel 1997 l’Unesco ha approvato il così denominato Statuto dell’Artista, di cui lo scrivente ha ottenuto dalla Commissione Internazionale di Parigi un riconoscimento di partecipazione.

In questa serie di raccomandazioni agli Stati membri dell’ONU, il paragrafo 4 così afferma: «Siamo pienamente coscienti del contributo essenziale che l’arte e gli artisti apportano ad una migliore qualità della vita, allo sviluppo della società ed al progresso della tolleranza, della giustizia e della pace del mondo».

Prendiamo atto che il “diritto di seguito” rappresenta perciò un ulteriore riconoscimento all'attività estetico-formativa dell’artista agli albori ormai del terzo millennio.