Applicazione delle aliquote relative al compenso da devolvere all’artista o agli aventi diritto

Secondo la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 e successive modifiche e supplementi per le vendite effettuate dal 21 marzo 2008 in poi:

1. 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000,00 e 50.000,00

2. 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00

3. 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00

4. 0,5% per la parte del prezzo di vendita

compresa tra € 350.000,01 e € 500.000,00

5. 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00

A conclusione di questo articolo, in cui si evince l’interesse politico e culturale del ruolo centrale dell’artista, desidero sottolineare che nel 1997 l’Unesco ha approvato il così denominato Statuto dell’Artista, di cui lo scrivente ha ottenuto dalla Commissione Internazionale di Parigi un riconoscimento di partecipazione.

In questa serie di raccomandazioni agli Stati membri dell’ONU, il paragrafo 4 così afferma: «Siamo pienamente coscienti del contributo essenziale che l’arte e gli artisti apportano ad una migliore qualità della vita, allo sviluppo della società ed al progresso della tolleranza, della giustizia e della pace del mondo».

Prendiamo atto che il “diritto di seguito” rappresenta perciò un ulteriore riconoscimento all'attività estetico-formativa dell’artista agli albori ormai del terzo millennio.

https://be.catalogoartemoderna.it/sites/default/files/2023-08/arte_agosto2023_spot-20-4.0.mp4